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Sez. 5 - , Sentenza n. 27111 del 28/12/2016 (Rv. 642420 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Credito d’imposta previsto dalla Convenzione italo-francese per evitare le doppie imposizioni – Estensione a società madre di diritto tedesco - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642420-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema d'imposte sui dividendi azionari, la direttiva del Consiglio CEE n. 435 del 1990, recepita nell'ordinamento italiano con l’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e con il d.lgs. n. 136 del 1993, non comporta, come si desume dall'art. 7, alcun effetto abrogativo delle precedenti convenzioni bilaterali (nella specie, di quella italo-francese), determinando con queste ultime una disciplina complessiva e complementare di contrasto della doppia imposizione dei dividendi, corrisposti dalla società figlia italiana a quella madre di altro Stato dell'Unione europea, secondo un regime opzionale di alternatività, sicché è precluso alla società madre dello Stato contraente o di altro Stato dell'Unione europea, la quale invochi lo stesso trattamento in virtù del principio di non discriminazione (nella specie, società tedesca), cumulare sia il credito d'imposta previsto dalla convenzione sia il rimborso della ritenuta diretta sui dividendi o l'esenzione di cui all'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Legge 07/01/1992 num. 20, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)