Sez. L, Sentenza n. 306 del 20/01/1977 (Rv. 383841 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PERSISTENZA DEL LAVORATORE NELL'AZIENDA - ACCETTAZIONE IMPLICITA DELLA PREDETTA MODIFICAZIONE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE CONCRETA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - PERSISTENZA DEL LAVORATORE NELL'AZIENDA - ACCETTAZIONE IMPLICITA DELLA PREDETTA MODIFICAZIONE - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE CONCRETA.*
Il comportamento del lavoratore che, di fronte ad una modificazione delle condizioni di lavoro disposta unilateralmente dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, non implica necessariamente la volonta di accettare il mutamento disposto dal datore di lavoro, potendo il suddetto comportamento essere non libero, ovvero essere determinato da intenti diversi da quello dell'accettazione delle nuove condizioni. Tuttavia il giudice del merito puo apprezzare, caso per caso, se, per quanto viziata, una non equivoca manifestazione di volonta vi sia stata, intesa ad accettare le diverse condizioni. (Conf 1739/74, mass n 369908).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)