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Sez. L, Sentenza n. 1739 del 12/06/1974 (Rv. 369908 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369908-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA.*

Il comportamento del lavoratore che, di fronte a una modificazione delle condizioni di lavoro disposta unilateralmente dal datore di lavoro, anziche avvalersi della facolta di recesso, continui a prestare la propria opera, non implica necessariamente la volonta di accettare il mutamento disposto dal datore di lavoro, potendo il suddetto comportamento essere non libero ovvero determinato da intenti diversi da quello dell'accettazione delle nuove condizioni. Il giudice del merito puo ravvisare, in concreto, in un tale comportamento l'acquiescenza del lavoratore, solo ove possa desumere dal comportamento stesso, apprezzato caso per caso, una inequivoca manifestazione tacita di volonta. (Conf 1358'73, mass n 363997).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)