Sez. 2, Sentenza n. 849 del 03/05/1967 (Rv. 326990 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - ECCESSO - APPROVAZIONE SUCCESSIVA DELL'ASSEMBLEA - RATIFICA - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - ECCESSO - APPROVAZIONE SUCCESSIVA DELL'ASSEMBLEA - RATIFICA - AMMISSIBILITA.*
Qualora l'amministratore di un condominio abbia, senza apposita autorizzazione, esposto il condominio ad un Onere superiore a quello cui poteva impegnarlo (nella specie, associando altro avvocato a quello designato dall'assemblea), la suddetta iniziativa, assunta oltre i limiti dei suoi poteri, deve ritenersi ratificata con effetto retroattivo se l'assemblea abbia successivamente approvato l'operato dell'amministratore, applicandosi anche ai rapporti tra condominio e amministratore, la cui rappresentanza ha carattere volontario e non organico, l'art. 1399 cod.civ.. (Cfr. 2668-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)