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Sez. 3, Sentenza n. 1275 del 18/05/1966 (Rv. 322552 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO TITOLATA - NATURA CONFESSORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322552-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO - PROMESSA DI PAGAMENTO TITOLATA - NATURA CONFESSORIA - ESCLUSIONE.*

La promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod.civ., anche quando sia titolata, perche contiene l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiche, consistendo in una dichiarazione di volonta intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione, non puo confondersi con la confessione, la quale si risolve nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, ed ha percio il contenuto di una dichiarazione di scienza. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)