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Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 02/12/1974 (Rv. 372488 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO - NATURA - PROMESSA PURA O TITOLATA - DIFFERENZE. *
Stato
decisa il 1974-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372488-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO - NATURA - PROMESSA PURA O TITOLATA - DIFFERENZE. *

La promessa unilaterale di pagamento ha natura negoziale: e una dichiarazione di volonta, e non gia di scienza. L'obbligazione risultante e dichiarata nella promessa unilaterale di pagamento e la stessa obbligazione, od una delle obbligazioni, di un rapporto giuridico esistente fra promittente e promissario, ed appunto per questo trova la sua causa debendi nel rapporto giuridico la cui Costituzione e preesistente o coesistente con la dichiarazione negoziale unilaterale o puo anche essere in itinere, in via di formazione, all'atto della dichiarazione negoziale unilaterale. Quando contenuto della dichiarazione negoziale unilaterale e soltanto la promessa di adempiere un'obbligazione, la promessa unilaterale e pura o non titolata; quando, invece, nella dichiarazione negoziale unilaterale e contenuta la promessa di adempiere un'obbligazione, ma e anche menzionata la causa debendi, cioe e menzionato il rapporto giuridico che sta a fondamento della promessa, quel rapporto di cui l'obbligazione e un elemento strutturale, la promessa unilaterale di pagamento e titolata. Anche questo secondo tipo di dichiarazione negoziale unilaterale rientra nella categoria giuridica tipizzata nell'art 1988 cod civ e ricade, quindi, sotto la disciplina contenuta in tale norma. (V 1279'66, mass n 322552; 116'66, mass n 320226; (V 2412'64; 15'63; 3512'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)