Sez. 3 - , Sentenza n. 920 del 17/01/2017 (Rv. 642694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione atti processuali – Elezione di domicilio presso il difensore – Legale esercente attività defensionale “intra districtum” – Applicazione dell’art. 82 del r.d. n 37 del 1934 – Invalidità della notificazione – Inesistenza della stessa – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Conseguenze processuali – Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione di atti processuali, la parte non ha alcun onere di eleggere esplicitamente domicilio presso il suo difensore, atteso che essa si intende domiciliata presso quest’ultimo, al quale devono essere notificati tutti gli atti ex art. 170 c.p.c. e, se il legale esercita attività defensionale nella circoscrizione del tribunale in cui si svolge il giudizio, il luogo nel quale devono essere effettuate la notificazioni va individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risulta dall’albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l’art. 82 del r.d. n 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”, prevedendo che - in mancanza di elezione di domicilio – la notifica sia effettuata presso la cancelleria del tribunale; ne deriva l’irritualità della notifica, eseguita ai sensi di tale disposizione, ad un legale esercente “intra disctrictum”, ciò che non dà luogo, però, ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione, la quale deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa, bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest’ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 22/01/1932 num. 36, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)