Sez. 1, Sentenza n. 23384 del 15/10/2013 (Rv. 629401 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Esercizio delle funzioni nella circoscrizione oggetto di assegnazione - Notificazioni e comunicazioni in difetto di elezioni di domicilio - Presso la cancelleria del giudice adito - Esclusione - Al domicilio risultante dall'albo di iscrizione - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell'imporre al procuratore l'obbligo di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, si riferisce soltanto all'ipotesi in cui egli eserciti il proprio ministero in un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato e non è, pertanto, applicabile quando il procuratore sia iscritto nell'albo del medesimo tribunale nella cui circoscrizione si svolge il giudizio. In quest'ultimo caso, l'eventuale elezione di domicilio assume il valore di mera indicazione del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore e non richiede, quindi, necessariamente la specificazione dell'indirizzo completo, dovendo le notificazioni essere effettuate, in mancanza, non già presso la cancelleria del giudice adìto, bensì nel luogo, risultante dall'albo professionale, dove il procuratore ufficialmente risiede, in ragione del suo ufficio, a norma degli artt. 10 e 17, primo comma, n. 7, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio presso il difensore indichi solo il comune nel quale è sito lo studio e non anche la via ed il numero civico dello stesso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)