Sez. 6, Sentenza n. 1441 del 23/03/2000 Cc. (dep. 31/05/2000) Rv. 216891 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Persona sottoposta a custodia cautelare affetta da malattia particolarmente grave - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Impossibilità di eseguire la misura presso strutture sanitarie penitenziarie - Concessione degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
A seguito della entrata in vigore della l.12 luglio 1999, n. 231, (che ha modificato l'art. 275 cod. proc. pen., introducendo nella disposizione, fra gli altri, i commi 4 bis e 4 ter), se la persona sottoposta a custodia cautelare sia affetta da malattia particolarmente grave e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma l'esecuzione della misura non sia possibile presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, il giudice deve disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 n. 3 CORTE COST., Legge 12/07/1999 num. 231 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)