Sez. 3, Sentenza n. 12355 del 31/01/2003 Cc. (dep. 17/03/2003) Rv. 223926 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Ipotesi di cui all'art.275, comma 4-bis, cod. proc. pen. (A.I.D.S. conclamata) - Applicazione o mantenimento della custodia cautelare in carcere - Motivazione - Criteri di riferimento - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di A.I.D.S. conclamata (art.275, comma 4-bis cod. proc. pen.), è necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art.275, comma 4-ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti ed, infine, c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 lett. T CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)