diritto.io

Sez. 6 - 5, Sentenza n. 27598 del 10/12/2013 (Rv. 628938 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Integrale soddisfacimento dell'interesse dedotto in giudizio - Conclusioni conformi delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a concordato fallimentare.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628938-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Commissione tributaria centrale la quale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in base alla sola istanza del contribuente - ricorrente avverso la sentenza di secondo grado favorevole all'Agenzia delle Entrate - e alle circostanze fattuali che il contribuente era fallito e il fallimento si era chiuso per concordato fallimentare, in assenza di prove del regolare adempimento di quest'ultimo e della mancanza di domande di annullamento o risoluzione ex art. 137 legge fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)