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Sez. 5, Sentenza n. 909 del 18/01/2006 (Rv. 586723 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Integrale soddisfacimento dell'interesse dedotto in giudizio - Conclusioni conformi delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di pagamento dell'imposta liquidata dall'Amministrazione finanziaria in pendenza del giudizio tributario.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586723-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice tributario di secondo grado, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'avvenuto pagamento, da parte del contribuente, dell'importo liquidato dall'ufficio, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito della sentenza di primo grado, senza accertare in quali limiti e per quali ragioni il pagamento fosse stato effettuato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)