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Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015 (Rv. 634134 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Conoscenza della causa ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Portata - Trattazione di diversa causa tra le stesse parti - Obbligo di astensione o facoltà di ricusazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634134-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)