Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 25/03/2016 (Rv. 639420 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Terreni assegnati in base alle leggi sulla riforma fondiaria - Vincolo perpetuo di indivisibilità ex art. 6, della l. n. 1078 del 1940 - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di riforma agraria, il vincolo perpetuo di indivisibilità dettato dall'art. 6 della l. n. 1078 del 1940 - al quale sono soggetti sia i terreni riscattati dopo almeno sei anni dall'assegnazione ex art. 4, comma 1, della l. n. 379 del 1967, sia quelli affrancati dopo quindici anni dall'assegnazione ex art. 10, comma 2, della l. n. 386 del 1976 - trova giustificazione nei principi di cui agli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost., dovendo ritenersi che le dimensioni minime del fondo oggetto di assegnazione siano strettamente correlate, condizionando la produttività e l'autosufficienza dell'impresa diretta coltivatrice, alla destinazione del fondo e, quindi, ai fini della riforma.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191 art. 1, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Costituzione art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)