Sez. 2, Sentenza n. 8655 del 13/04/2006 (Rv. 588545 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 1078 del 1940 - Vincolo perpetuo di frazionamento delle unità poderali - Configurabilità - Sussistenza - Durata trentennale introdotta dalla L. 191 del 1992 - Carattere innovativo - Conseguenze - Successioni aperte in data anteriore allo "ius superveniens" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di riforma fondiaria, secondo il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 1991 le disposizioni legislative successive alla legge n. 1078 del 1940 ed anteriori alla legge n. 191 del 1992 non avevano previsto alcuna deroga al divieto di frazionamento delle unità poderali sancito dall'art. 1 della citata legge del 1940, anche per il periodo successivo alla scadenza del trentennio dalla data dell'assegnazione, sicchè tutti i fondi, sia quelli assegnati in proprietà ex legge n. 1078 del 1940, sia quelli riscattati ex legge n. 279 del 1967, sia ancora quelli affrancati ex legge n. 386 del 1976, restavano soggetti al vincolo perpetuo di in frazionabilità. Infatti, soltanto con la legge n. 191 del 1992, che ha introdotto una modifica alla precedente normativa, il vincolo di indivisibilità perpetuo è stato sostituito con quello di indivisibilità trentennale; peraltro, tale norma, costituendo "ius superveniens", non può essere applicata alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia per il principio di irretroattività della legge che per il principio secondo cui la successione "mortis causa" è regolata dalla legge in vigore al momento della morte del "de cuius".
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)