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Sez. 2, Sentenza n. 9533 del 03/07/1995 Ud. (dep. 11/09/1995) Rv. 202372 - 01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari | Formazione del fascicolo - Pubblico ministero - Competenza esclusiva - Atti inseribili - Indicazione - Fattispecie relativa a dichiarazioni di collaboratore di giustizia.
Stato
decisa il 1995-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202372-01

Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari

Gli artt. 416 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., delegando al pubblico ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo dell'accusa il compito di individuare ed allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti ed all'oggetto del rinvio a giudizio predetto, con la conseguenza che non può ipotizzarsi a suo carico alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a questo ovvero afferiscano ad indagini diverse od ancora in corso di sviluppo. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio basata sulla considerazione che non erano stati allegati al fascicolo del pubblico ministero i verbali di tutte le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)