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Sez. 2, Sentenza n. 10165 del 23/02/1977 Ud. (dep. 08/09/1977) Rv. 136628 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - ISTANZA DELL'IMPUTATO AL GIUDICE ISTRUTTORE CHE CONTESTA LA SCELTA DEL RITO SOMMARIO DA PARTE DEL PM - OBBLIGO DEL PM DI ATTENDERE LA DECISIONE SUL PUNTO DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136628-01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - ISTANZA DELL'IMPUTATO AL GIUDICE ISTRUTTORE CHE CONTESTA LA SCELTA DEL RITO SOMMARIO DA PARTE DEL PM - OBBLIGO DEL PM DI ATTENDERE LA DECISIONE SUL PUNTO DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE.*

La legge 7 novembre 1969, n 780, emanata a seguito della sentenza 28 novembre 1969, n 117 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittimo l'art 389 cod proc pen nella parte in cui rimetteva al giudizio insindacabile del pubblico ministero la scelta del rito istruttorio, ha accordato all'imputato la facolta di chiedere al giudice istruttore di accertare se la scelta del rito di istruzione sommaria sia stata legittimamente compiuta dal pubblico ministero. Il provvedimento del giudice istruttore, che si sia pronunciato al riguardo, deve ritenersi definitivo, non prevedendosi dalla legge contro di esso alcuna Forma di impugnazione. Ove l'imputato abbia chiesto al giudice istruttore l'accertamento della regolarita del rito sommario, il PM non puo chiudere l'istruttoria mediante la richiesta di citazione a giudizio, prima che il giudice istruttore si sia pronunciato sull'istanza dello imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST., Legge 07/11/1969 num. 780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)