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Sez. 1, Sentenza n. 4920 del 30/10/1985 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172974 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI - OBBLIGO DI SOSPENSIONE IN DETERMINATE ORE - DETERMINAZIONE IN REGOLAMENTI LOCALI O NELLE ORDINANZE DEL SINDACO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA NON NECESSITÀ DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD HOC.*
Stato
decisa il 1985-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172974-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI - OBBLIGO DI SOSPENSIONE IN DETERMINATE ORE - DETERMINAZIONE IN REGOLAMENTI LOCALI O NELLE ORDINANZE DEL SINDACO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA NON NECESSITÀ DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD HOC.*

La figura di reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) si completa nell'art. 66 T.U. Leggi di P.S., secondo cui l'Esercizio di professioni o mestieri rumorosi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco. Ne deriva che per la sussistenza del reato occorre che siano fissate le modalità spaziali e temporali in cui sia vietato lo Esercizio dell'attività rumorosa. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il ricorrente, esercente un cantiere navale, aveva sostenuto che il provvedimento amministrativo necessario per completare e perfezionare la norma penale, di cui all'art. 659, secondo comma, avrebbe dovuto essere non "una mera previsione regolamentare, ma un provvedimento amministrativo "ad hoc", mancante nella specie. La suprema Corte ha, invece, ritenuto la possibilità di inquadramento dell'attività di una norma del regolamento di polizia municipale). (Conf mass n 152656, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)