Sez. 1, Sentenza n. 2556 del 04/11/1981 Ud. (dep. 09/03/1982) Rv. 152656 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI - OBBLIGO DI SOSPENSIONE IN DETERMINATE ORE - DETERMINAZIONE IN REGOLAMENTI LOCALI O NELLE ORDINANZE DEL SINDACO - NECESSITÀ.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - ESERCIZIO DI MESTIERI RUMOROSI - OBBLIGO DI SOSPENSIONE IN DETERMINATE ORE - DETERMINAZIONE IN REGOLAMENTI LOCALI O NELLE ORDINANZE DEL SINDACO - NECESSITÀ.*
La figura di reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen. si completa nell'art. 66 T.U. Leggi di P.S., secondo cui l'Esercizio di professioni o mestieri rumorosi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali e dalle ordinanze del sindaco. Ne deriva che, per la sussistenza del reato, occorre che siano fissate le modalità spaziali e temporali in cui sia vietata la esplicazione dell'attività rumorosa. (Conf.Sez. 6 sent. 25 del 20 marzo 1968 (udienza 13 gennaio 1968) imp. Giacalone; Conf. Sez. 6 sent. 1227 del 11 ottobre 1975 (udienza 2 luglio 1975) imp. Morandi; Conf. Sez. 6 sent. 7076 del 2 giugno 1980 (udienza 12 febbraio 1980) imp. Moreschi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)