diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 28/10/1978 (Rv. 394644 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - DURATA - DEDUZIONE DELLA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DEL FIGLIO NONCHE DI UNO STATO DI INDIPENDENZA ECONOMICA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEDUCENTE.*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394644-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - DURATA - DEDUZIONE DELLA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DEL FIGLIO NONCHE DI UNO STATO DI INDIPENDENZA ECONOMICA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEDUCENTE.*

L'Obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, di cui all'art 147 cod civ, non cessa automaticamente nel momento in cui i figli medesimi raggiungono la maggiore eta, potendo perdurare, secondo le circostanze da valutare nel caso concreto, fino a quando essi non abbiano conseguito una propria autonomia e la correlativa indipendenza economica. Tali ultime circostanze, configurandosi come fatti estintivi di detto Obbligo-dovere, devono essere provate, in caso di contestazione, dal soggetto obbligato che deduca la cessazione del diritto del figlio alla prestazione del mantenimento. (V 3709/77, mass n 387365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)