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Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 11/08/1977 (Rv. 387365 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - CESSAZIONE AUTOMATICA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DEI FIGLI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387365-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - CESSAZIONE AUTOMATICA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DEI FIGLI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'Obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente nel momento in cui questi raggiungono la maggiore eta, ma puo perdurare, secondo le circostanze da valutare caso per caso, fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria autonomia ed una indipendenza economica. Siffatto Obbligo di mantenimento cessa non solo quando il figlio si trovi gia avviato ad un effettivo lavoro che gli dia autonomia economica, ma anche quando il genitore dimostri di aver messo il figlio nelle concrete condizioni di assumere tale idoneo lavoro o di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attivita lucrativa, anche se il figlio non abbia voluto profittarne; oppure quando questi viva in altri nuclei familiari o comunitari, o abbia raggiunto un'eta tale da far presumere la sua capacita di provvedere a se stesso. Una volta legittimamente cessato l'Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, esso non puo risorgere che nella Forma del piu ristretto dovere degli alimenti, con le relative condizioni sostanziali e procedurali. (i principi di cui in massima sono stati affermati dalla SC con riferimento ad una riconosciuta legittimazione del genitore a chiedere iure proprio, e non ex capite filiorum, il contributo che l'altro coniuge separato deve corrispondere al fine di soddisfare le esigenze della vita comune dei figli con il genitore con cui essi convivono; legittimazione in ordine alla quale la Corte stessa ha sottolineato il collegamento che normalmente esiste fra convivenza ed obblighi di mantenimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)