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Sez. 2, Sentenza n. 12825 del 12/07/2004 (Rv. 574449 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Ordine professionale - Onorari - Tariffa - Previsione di minimi e massimi - Violazione degli artt. 5 e 85 Trattato CEE (divenuti artt. 10 e 81 Trattato CE) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574449-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Il principio secondo cui "Gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti art. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura sia stata adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578" trova applicazione anche con riferimento alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, il cui procedimento di formazione (stabilito dalla legge n. 109 del 1994, dal D.lgs. n. 554 del 1999 e dalla legge n. 143 del 1949) è sostanzialmente identico a quello previsto dal suindicato R.d.l. n. 1578 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 554 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)