Sez. L, Sentenza n. 16265 del 29/10/2003 (Rv. 567798 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Riferibilità anche ai documenti del divieto di cui all'art. 416, terzo comma - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Documenti formati successivamente al giudizio di primo grado - Produzione giustificata dallo sviluppo del giudizio - Provata difficoltà di procurarsi il documento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
La decadenza sancita dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. si riferisce anche alla prova documentale; pertanto il convenuto costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 cod.proc.civ., non ha facoltà di produrre documenti, salvo l'ipotesi di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento,(come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ.), ovvero nel caso che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)