Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 20/10/1994 (Rv. 488174 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - PRONUNCIA SUCCESSIVA | Provvedimenti interinali di reintegra e manutenzione - Esecuzione - Azione dello spogliato o molestato ex art. 612 cod. proc. civ. - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - PRONUNCIA SUCCESSIVA
Posto che l'esecuzione dei provvedimenti interinali di reintegra e manutenzione del possesso si svolge nell'ambito del giudizio possessorio, senza dar luogo alla serie procedimentale della esecuzione forzata, l'attuazione e regolarità formale degli atti di esecuzione dei predetti provvedimenti può essere contestata solo nell'ambito del giudizio possessorio e non con opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che allorché lo spoliato o chi abbia subito molestie invochi erroneamente, per l'esecuzione dell'ordine di reintegra o di manutenzione, l'art. 612 cod. proc. civ., spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione proposta e l'applicazione della legge, e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'esecuzione dell'ordine del giudice, comunque qualificate dall'interessato, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel processo possessorio, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio dei poteri di modifica e/o di integrazione o revoca del provvedimento impugnato da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)