Sez. 3, Sentenza n. 80 del 09/01/1996 (Rv. 495265 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE | Esecuzione - Questioni alla sua attuazione e regolarità - Soluzione nell'ambito del giudizio possessorio - Erronea proposizione di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze in tema di impugnazione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
Poiché l'esecuzione del provvedimento d'urgenza (o del provvedimento possessorio), anche nella normativa in vigore prima della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353, spetta allo stesso giudice che lo ha emesso, l'attuazione e la regolarità formale di detta esecuzione può essere contestata solo nell'ambito di quel giudizio e non con opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che allorché chi abbia ottenuto la tutela d'urgenza invochi erroneamente, per l'esecuzione del provvedimento, l'art. 612 cod.proc.civ., spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'osservanza del provvedimento, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel giudizio di merito. Tuttavia, ove l'intimato abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ed il giudice abbia qualificato come tale l'opposizione, la qualificazione attribuita, sia pure erroneamente, rimane determinante ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, sicché la relativa decisione deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 617 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)