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Sez. 2, Sentenza n. 15885 del 28/07/2005 (Rv. 583328 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Azioni possessorie - Deduzione del possesso del diritto di proprietà - Successiva allegazione del possesso di servitù - Domanda nuova - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583328-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Costituendo il possesso l'esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà o ad un diritto reale, la tutela possessoria prevista dagli artt.1168 e 1170 cod. civ. presuppone, da parte del richiedente, la specifica deduzione di una situazione di fatto corrispondente alle facoltà esercitabili in virtù di un determinato diritto dominicale, che si assumono lese dall'altrui comportamento. Ne consegue che il comportamento della parte che abbia dedotto, nell'atto introduttivo, la violazione del possesso corrispondente alla proprietà del bene e successivamente, nel corso del giudizio, la lesione del possesso conforme ad un diritto di servitù, introduce una nuova "causa petendi" a fondamento della propria pretesa, dando luogo ad una "mutatio libelli" non consentita, atteso che le facoltà inerenti al diritto di servitù non rappresentano un connotato ordinario del diritto di proprietà, ma soltanto un vantaggio aggiuntivo ed eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)