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Sez. 2, Sentenza n. 3192 del 04/03/2003 (Rv. 560842 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Diritti reali di godimento - Natura di diritti autodeterminati - Conseguenze - "Causa petendi" - Rilevanza ai fini dell'identificazione dell'azione - Esclusione - Modificazione o sostituzione in sede di appello - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560842-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola pertanto il divieto dello "ius novorum" in appello, pertanto, la deduzione da parte dell'attore - o, come nella specie, il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio - nella specie, acquisizione di una strada rivendicata in primo grado "ex collazione privatorum agrorum", e ritenuta, dal giudice di appello, fondata invece su un'aggiudicazione in sede di esecuzione -.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)