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Sez. 3, Sentenza n. 2544 del 03/12/1970 (Rv. 348876 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1970-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348876-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA - DIFFERENZE.*

Il vizio redibitorio e la Mancanza di qualita presuppongono sempre l'appartenenza della cosa al genere convenuto, ma si distinguono per la diversita della loro natura, perche il vizio riguarda le imperfezioni inerenti al processo di produzione, di fabbricazione, di formazione, di conservazione ed, in genere, ogni imperfezione od alterazione della cosa, la Mancanza di qualita e inerente, invece, alla natura della merce, riguarda le differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore, di metodo e di origine, riferendosi genericamente a tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo od in una specie piuttosto che in un'altra. (nella specie, e stato ritenuto appartenere al tipo convenuto un cavallo da sella o concorso, affetto da zoppia cronica, che ne diminuiva il valore e ne riduceva l'efficienza nelle prestazioni).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)