Sez. 5, Sentenza n. 8908 del 11/05/2004 (Rv. 572776 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione di società per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ex art. 4, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Contrasto con la direttiva CEE n. 335 del 1969 e succ. mod. - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE - come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE -, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 10 del D.L. n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996, non avente natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva), in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie del conferimento dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali, remunerato esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, tenuto conto che tali quote appartengono già all'incorporante. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 50, comma quinto, del citato d.P.R. n. 131 del 1986 e del summenzionato art. 4, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al medesimo d.P.R., nella parte in cui assoggettano ad imposta proporzionale di registro le fusioni per incorporazione di società interamente partecipate, in quanto, da un lato, è ragionevole, alla luce delle menzionate direttive comunitarie, che il legislatore nazionale, quanto alle fusioni per incorporazione, differenzi il regime fiscale in ragione dell'esistenza, o meno, di uno spostamento di capitali, e, dall'altro, l'incorporazione di una società totalmente partecipata dall'incorporante non può essere considerato un atto neutro, inidoneo a costituire un indice rivelatore di ricchezza.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)