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Sez. 5, Sentenza n. 1278 del 26/01/2004 (Rv. 569656 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | - Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Direttiva CEE n. 335 del 1969 e succ. mod. - Ostatività alla applicazione dell'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Violazione del divieto di doppia imposizione - Esclusione - Incostituzionale disparità di trattamento rispetto alla fusione con concambio - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569656-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di registro - in base alla tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, per essere già tutte le quote o azioni appartenenti all'incorporante. Non è, poi, configurabile la violazione del divieto della doppia imposizione (al momento della costituzione delle due società e a quello della fusione), atteso che l'imposizione propria dell'atto traslativo che si verifica nella fusione per incorporazione senza aumento di capitale ha presupposti diversi rispetto a quella dei conferimenti, che con la fusione non hanno luogo; né, d'altra parte, negando l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro nelle fusioni dirette e ammettendola solo per quelle con concambio, si realizza una incostituzionale disparità di trattamento di situazioni identiche perseguenti lo stesso obiettivo, in quanto le fusioni del secondo tipo hanno un contenuto di effettivo spostamento di capitali, assente invece nelle prime, sicché la diversità di effetti prodotti sulle strutture societarie dalle due analoghe operazioni ne giustifica il trattamento difforme sul piano fiscale.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)