Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 luglio 1974, causa 173/73
Epigrafe
Nella causa 173-73,
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, in qualità di agente, assistito dal vice avvocato dello Stato I. M. Braguglia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata d'Italia a Lussemburgo,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. A. Marchini-Camia e M. van Ackere, in qualità d'agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. P. Lamoureux, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 1973, adottata in forza dell'art. 93, nn. 2, 1o comma, e 3, del trattato CEE, in merito all'art. 20 della legge italiana 1o dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R; Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dàlaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Con lettera 24 aprile 1969, il Governo italiano notificava alla Commissione un disegno di legge per la ristrutturazione, la riorganizzazione e la riconversione dell'industria tessile.
Non avendo potuto ottenere dal suddetto Governo la comunicazione di tutti gli elementi di valutazione necessari per presentare le osservazioni di cui all'art. 93, n. 3, del trattato CEE, il 27 maggio 1970 la Commissione adottava, in forza del n. 2, 1o comma, dello stesso articolo, una decisione interlocutoria (GU 1970, n. L 128, pag. 33), con la quale ingiungeva alla Repubblica italiana di modificare gli artt. 5 e 12 del disegno di legge, che fin d'allora la Commissione riteneva incompatibili col mercato comune.
L'Italia ottemperava alla decisione. Tuttavia, la legge 1o dicembre 1971, n. 1101, conteneva, all'art. 20, una norma che non figurava nel disegno di legge notificato, e che era stata aggiunta senza che la Commissione ne fosse previamente informata. Tale norma disponeva a favore di tutte le imprese industriali e artigiane nel settore tessile e della confezione, per un periodo di 3 anni, uno sgravio dagli oneri sociali relativi agli assegni familiari, consistente nella riduzione dal 15 al 10 % dell'aliquota dei contributi dovuti dalle imprese.
punto 2
Con lettera 9 agosto 1972, il Governo italiano comunicava al Consiglio delle Comunità europee che, in ragione delle remore amministrative, le imprese interessate non avrebbero fruito delle agevolazioni contemplate dalla legge 1o dicembre 1971, n. 1101, prima del 1o luglio 1973. Veniva quindi prorogato di un anno, per il settore tessile, uno dei provvedimenti adottati nel luglio 1971 per fronteggiare la grave situazione congiunturale dell'economia italiana, e precisamente lo sgravio dei contributi a carico dei datori di lavoro, nella misura del 5 % delle retribuzioni sottoposte ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (decreto-legge 1o luglio 1972, n. 286).
La Commissione, la quale non si era opposta ai provvedimenti d'urgenza adottati, per un periodo limitato, nel giugno-luglio 1971, in quanto tali misure di politica anticongiunturale avevano portata generale, con telex 31 luglio 1972 iniziava invece il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del trattato CEE nei confronti della proroga dei provvedimenti stessi per il settore tessile, decisa il 1o luglio 1972. È questo il motivo della lettera 9 agosto 1972, con la quale il Governo italiano presentava al Consiglio una domanda intesa ad ottenere l'applicazione dell'art. 93, n. 2, 3o comma. Poiché il Consiglio non deliberava nel termine di 3 mesi stabilito da questa norma, la Commissione riapriva il procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, 1o comma. L'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità prolungava la durata di tale procedimento, perché era stato necessario consentire anche a detti Stati di presentare eventuali osservazioni. Il provvedimento di cui trattasi non veniva ulteriormente prorogato oltre il 30 giugno 1973, cosicché la Commissione adottava la decisione impugnata nei confronti dello sgravio di oneri sociali disposto dalla legge n. 1101, divenuta praticamente operante a decorrere dal 30 giugno 1973.
punto 3
Il Governo italiano ha proposto il presente ricorso con atto 9 ottobre 1973 depositato in cancelleria l'11 ottobre 1973.
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare radicalmente nulla la decisione della Commissione 25 luglio 1973, con ogni conseguenziale provvedimento.
paragrafo 2
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 3
1. respingere il ricorso;
2. porre le spese a carico della controparte.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
A sostegno della domanda, il ricorrente deduce tre mezzi principali, in via pregiudiziale, e tre mezzi subordinati, relativi al merito.
punto 1
A suo avviso, il tenore letterale dell' art. 1 della decisione impugnata («la Repubblica italiana sopprime lo sgravio temporaneo e parziale degli oneri sociali . ..») implica che la decisione va giuridicamente qualificata come un atto destinato a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, non già a sancire un obbligo che lo Stato destinatario è invitato ad adempiere. Tuttavia, anche qualora l'espressione «sopprime», nel suddetto art. 1, dovesse interpretarsi nel senso ch'essa è unicamente intesa ad imporre allo Stato italiano l'obbligo di fare di cui all'art. 93, n. 2, 1o comma, del trattato, il senso della norme è comunque quello di disporre direttamente l'abrogazione dell' art. 20 della legge n. 1101, tanto è vero che la decisione non indica alcun termine per l'adempimento. Essa va perciò dichiarata giuridicamente inesistente poiché la Commissione, nell'ambito dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, non ha alcun potere di emettere atti a contenuto nor mativo direttamente efficaci negli ordinamenti interni.
La Commissione oppone che il termine «sopprime», adoperato nell'art. 1 della decisione impugnata ha esclusivamente valore imperativo, come l'avrebbe l'espressione «deve sopprimere», ed è unicamente inteso ad imporre allo Stato membro l'obbligo di fare previsto dall'art. 93, n. 2, 1o comma, del trattato CEE. L'uso, a tal fine, dell'indicativo presente è grammaticalmente corretto e corrisponde, del resto, ad una «prassi legislativa frequente» e finora incontestata.
Il mezzo pregiudiziale di cui trattasi è, secondo la Commissione, tanto manifestamente infondato, ch'essa non ritiene necessario esaminare il problema dell'efficacia diretta delle decisioni adottate ai sensi del suddetto art. 93, n. 1, 1o comma.
punto 2
Secondo il ricorrente, la decisione è comunque nulla, per mancata fissazione di un termine per l'adempimento, in contrasto con quanto dispone l'art. 93, n. 2. L'indicazione del termine per adempiere costituisce infatti un elemento essenziale per la legittimità della decisione.
L'agevolazione cui si riferisce la decisione impugnata era un «aiuto esistente» ai sensi dell'art. 93, n. 1, in quanto la legge 23 dicembre 1971 era entrata in vigore alla data dell'8 gennaio 1972. È irrilevante, ai fini della classificazione del provvedimento di cui trattasi nella categoria degli «aiuti esistenti», il fatto ch'esso fosse stato o meno previamente notificato alla Commissione. Anche per gli aiuti istituiti senza che questa ne fosse stata tempestivamente informata, l'accertamento della loro incompatibilità con l'art. 92 da parte della Commissione ha effetto costitutivo dell'obbligo di eliminarli. È quindi indispensabile l'apposizione di un termine, quanto meno al fine di stabilire il momento dal quale l'aiuto in questione deve cessare.
D'altra parte, il Governo italiano non avrebbe potuto eliminare immediatamente il suddetto aiuto, poiché questo, essendo stato istituito per legge, poteva essere soppresso solo seguendo il formale iter legislativo prescritto per l'abrogazione.
La Commissione osserva che l'agevolazione cui si riferisce la decisione impugnata appartiene alla categoria degli «aiuti irregolari», poiché è stata istituita senza che del relativo progetto venisse fatta previa comunicazione alla Commissione, e quindi in spregio all'art. 93, n. 3, prima frase, del trattato.
Di conseguenza, fin dal primo giorno della sua esistenza, essa costituisce un illecito sotto il profilo del diritto comunitario. Il termine di cui all'art. 93, n. 2, 1o comma, riguarda unicamente gli aiuti che siano stati regolarmente istituiti, e uno Stato membro non può valersi di questa garanzia, qualora per sua colpa abbia impedito il regolare funzionamento del dispositivo creato al riguardo. Omettendo di fissare un termine per la soppressione del provvedimento in questione, la Commissione non è quindi incorsa nell'inosservanza di alcun requisito di forma obbligatoriamente stabilito dall'art. 93. Essa non ha fatto altro, nella fattispecie, che porre fine ad una situazione illecita sotto il profilo del diritto comunitario, situazione che non avrebbe mai dovuto venire ad esistenza.
L'accogliere la tesi del ricorrente equivarrebbe a svuotare di contenuto il sistema instaurato dall'art. 93, col pericolo che gli Stati membri istituiscano unilateralmente nuove misure di aiuto che, anche se riconosciute successivamente incompatibili col buon funzionamento del mercato comune, sarebbero nel frattempo venute a far parte della categoria degli aiuti esistenti.
Non può esservi alcuna incertezza da parte dello Stato italiano circa l'obbligo di applicare la decisione impugnata. Nulla osta al fatto che il Governo disponga la cessazione immediata dell'aiuto illecito.
punto 3
Il Governo italiano sostiene che il procedimento preliminare di cui all'art. 93, n. 2, del trattato CEE era viziato da violazione di forme sostanziali.
La Commissione oppone che questa censura è imprecisa e totalmente priva di motivazione: il ricorrente, infatti, non avrebbe specificato gli atti che, a suo giudizio, risultano ommessi o irregolari nel procedimento preliminare all'adozione della decisione.
punto 4
In subordine, il Governo italiano sostiene che la decisione riguarda un settore — quello delle imposizioni fiscali interne — riservato alla sovranità degli Stati membri. La norma della legge n. 1101 criticata dalla Commissione è un provvedimento di fiscalizzazione mediante il quale viene ridotto l'onere posto dalla legge a carico delle imprese tessili per finanziare le prestazioni sociali a favore dei dipendenti. Disposizioni del genere non possono rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 92. Anche qualora si accogliesse la tesi secondo cui dei provvedimenti particolari che, in deroga al sistema generale d'imposizione interna, siano diretti «ad alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa» costituiscono degli aiuti ai sensi dell'art. 92, l'art. 20 della legge 1101 sarebbe sottratto all'applicazione degli artt. 92-94 del trattato. Disponendo la fiscalizzazione parziale e temporanea dei contributi dovuti per gli assegni familiari, esso non ha avuto infatti altro scopo né altro effetto che quello di riequilibrare — all'interno dello Stato italiano — il sistema generale della contribuzione per la previdenza sociale. Era stato accertato che il sistema generale dei contributi per assegni familiari presentava — nel settore tessile — una evidente distorsione, alla quale lo Stato italiano aveva inteso porre rimedio con l'art. 20 della legge n. 1101. Ove si fosse reso conto del suddetto squilibrio, il legislatore nazionale avrebbe disposto fin dall' origine, e cioè in sede di prima regolamentazione degli assegni familiari, una riduzione dell'onere gravante sui datori di lavoro interessati. Se così fosse avvenuto, nessuno avrebbe sollevato obiezioni; non si comprende — afferma il Governo italiano — perché tali obiezioni possano essere sollevate oggi, di fronte ad una norma il cui unico scopo è quello di ovviare all'«handicap» esistente per il settore tessile.
La Commissione illustra i motivi per cui il sistema di finanziamento degli assegni familiari implica uno «svantaggio» per i settori caratterizzati dall'impiego preponderante di manodopera femminile. Benché si possa ipotizzare una modifica fondamentale del regime generale, diminuendo l'aliquota contributiva per tutti i settori industriali con un'altra percentuale di manodopera femminile, un «riequilibrio» del genere, se circoscritto ad un solo settore e limitato ad un periodo di tre anni, produce — data la sua specificità — effetti identici a quelli di un aiuto settoriale. Il provvedimento in questione costituisce quindi un «intervento che allevia gli oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa», definizione ripetutamente data dalla Corte della nozione di aiuto.
punto 5
Il ricorrente sostiene che l'art. 20 della legge n. 1101 non riguardava un «aiuto» ai sensi dell'art. 92, n. 1. L'industria tessile italiana era ingiustamente handicappata dall'applicazione di oneri sociali che non tenevano conto delle peculiarità del settore, in particolare dell' eccesso di manodopera femminile. Durante il 1971 nel settore tessile erano stati versati 65,7 miliardi di lire per contributi, mentre le prestazioni previdenziali avevano richiesto solo una spesa di 42,4 miliardi. Questa differenza era stata compensata solo in parte dal provvedimento in questione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 92, n. 1, un aiuto, per essere considerato tale, dev'essere concesso dallo Stato o «mediante risorse statali», cioè con una spesa ovvero una diminuzione di entrata che gravi sull'intera collettività. Ora, al minor gettito contributivo per assegni familiari si fa fronte con risorse provenienti dai contributi versati dai datori di lavoro per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, vale a dire con risorse che non corrispondono ad un onere gravante sull'intera collettività.
La Commissione oppone che lo sgravio temporaneo dell'industria tessile da contributi per assegni familiari va considerato come un aiuto a favore delle imprese tessili, non già dei dipendenti del settore.
L'esenzione dagli oneri fiscali o «sociali» che sono di applicazione generale nell'industria, quando è disposta a favore delle imprese di un determinato settore, può avere lo scopo, o comunque l'effetto, di favorire tali imprese nella concorrenza intracomunitaria. Per accertarlo si dovrà, in primo luogo, confrontare gli oneri sociali gravanti sull'industria tessile italiana con quelli a carico degli altri settori industriali nello stesso Stato membro. Solo in via secondaria può essere utile il raffronto con gli oneri relativi all'industria tessile degli altri Stati membri. A tal fine, non si possono raffrontare le aliquote degli «oneri imprenditoriali» sulle paghe orarie corrisposte ai dipendenti nei vari Stati membri, ma va preso invece in considerazione il costo orario totale del lavoro. Qualora si applichi questo criterio, appare chiaramente che l'industria italiana detiene una posizione abbastanza forte sul piano della concorrenza intracomunitaria.
La circostanza che la diminuzione di entrate sia compensata per effetto dei prelievi dalla cassa di un altro regime di previdenza sociale non può incidere sulla qualifica del provvedimento di sgravio -come «aiuto». Le risorse pubbliche non provengono infatti necessariamente dalla «intera collettività», bensì molto spesso da una categoria determinata di contribuenti. Su questo punto, la Commissione richiama la sentenza 25 giugno 1970 di questa Corte (causa 47-69, Repubblica frances/Commissione, Racc. 1970, pag. 187).
punto 6
Infine, il Governo italiano sostiene che il provvedimento in questione non può essere qualificato un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, in quanto esso non può avere incidenze negative nell'ambito della Comunità. La suddetta norma del trattato pone la condizione che l'aiuto determini un concreto ed effettivo pregiudizio per gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Su questo punto, la decisione impugnata, limitandosi a considerare in astratto l'eventuale incidenza del preteso aiuto sugli scambi intracomunitari, manca assolutamente di precisione. Sotto questo aspetto, essa è priva di motivazione e viola quindi l'art. 93, n. 2, dal momento che la Commissione ha omesso di «constatare» l'incompatibilità dell' aiuto.
La Commissione replica che nei settori economici in cui esistono rilevanti correnti di scambi intracomunitari, le imprese della Comunità si trovano necessariamente in rapporti di concorrenza. Ne deriva che qualsiasi aiuto statale che influisca sulle condizioni di concorrenza, ad esempio mediante riduzione dei costi di produzione, è idoneo ad alterare la concorrenza. Essa produce un certo numero di dati relativi all'entità e all'au mento degli scambi intracomunitari di prodotti dell'industria tessile, e dai quali risulta la forte competitività dell'Italia in questo settore.
Sempre secondo la Commissione, anche qualora fosse esatto che taluni rami dell' industria tessile italiana incontrano difficoltà strutturali, l'aiuto è ingiustificato. Esso non è idoneo a fornire una durevole soluzione di tali problemi sul piano comunitario e può, inoltre, determinare un aumento delle difficoltà delle imprese tessili degli altri Stati membri che subiscano un'analoga crisi strutturale.
Nella fase orale del procedimento, all' udienza del 26 marzo 1974, le parti hanno svolto gli argomenti addotti nella fase scritta.
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 maggio 1974.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ricorso 9 ottobre 1973, il Governo della Repubblica italiana ha chiesto, in forza dell'art. 173 del trattato CEE, l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 25 luglio 1973 in merito all'art. 20 della legge italiana 1o dicembre 1971, n. 1101, per la ristrutturazione, la riorganizzazione e la riconversione dell'industria tessile (GU dell'11 settembre 1973, n. L 254, pag. 14).
punto 2
II ricorso è basato su tre mezzi «pregiudiziali», relativi alla forma della decisione impugnata e al procedimento di cui essa costituiva l'atto finale, e su tre mezzi «subordinati», relativi al merito.
punto 3
Per ragioni di connessione, i primi tre mezzi e, rispettivamente, gli altri tre vanno esaminati congiuntamente, sotto due diverse rubriche.
SENTENZA › In diritto › Sui mezzi pregiudiziali
punto 4
Il Governo italiano, ricorrente, critica in primo luogo il fatto che la decisione impugnata reciti, all'art. 1: «La Repubblica italiana sopprime lo sgravio temporaneo e parziale degli oneri sociali relativi agli assegni familiari, previsto dall'art. 20 dello legge n. 1101». Questa formula implicherebbe che l'atto debba produrre effetti diretti nell'ordinamento interno dello Stato membro destinatario.
punto 5
L'efficacia diretta sarebbe incompatibile con l'art. 93, n. 2, del trattato, secondo cui la Commissione, dopo aver accertato che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 92, decide che lo Stato interessato deve sopprimere un determinato aiuto o modificarlo nel termine da essa fissato.
punto 6
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la decisione impugnata non abbia stabilito alcun termine per la sua attuazione, e conclude che, data la mancanza di tale elemento, essenziale per la legittimità dell'atto, quest'ultimo va considerato nullo.
punto 7
II terzo mezzo è inteso a far dichiarare che il procedimento preliminare di cui all'art. 93, n. 1, del trattato CEE si è svolto in modo irregolare.
punto 8
Risulta che quanto disposto dall'art. 20 della legge italiana n. 1101, benché costituisse un'innovazione rispetto alla precedente situazione giuridica delle imprese industriali e artigianali del settore tessile in Italia, non era stato previamente notificato alla Commissione, come prescritto dall'art. 93, n. 3.
punto 9
Dopo aver sentito le osservazioni delle autorità italiane e degli esperti degli altri Stati membri, la Commissione — ritenuto che la norma in questione costituisse un aiuto ai sensi degli artt. 92 e 93 — adottava la decisione impugnata.
punto 10
Al fine di garantire, ai sensi dell'art. 92, il graduale sviluppo e il buon funzionamento del mercato comune, l'art. 93 prevede un esame permanente degli aiuti concessi o progettati dagli Stati membri, esame che presuppone una continua collaborazione fra questi Stati e la Commissione.
punto 11
L'art. 93 contempla, al n. 2, l'ipotesi in cui quest'esame dia modo alla Commissione di accertare che un aiuto concesso da uno Stato membro è incompatibile con l'art. 92, e stabilisce che in tal caso la decisione spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte di giustizia.
punto 12
L'idea di collaborazione cui è informata la norma in questione implica che, nella suddetta ipotesi, la Commissione deve lasciare allo Stato interessato un certo termine per ottemperare alla decisione adottata.
punto 13
La fissazione di un termine è tuttavia superflua nell'ipotesi contemplata dall'art. 93, n. 3 (progetto di aiuti ritenuto incompatibile con l'art. 93), dal momento che al relativo provvedimento non può essere data escuzione.
punto 14
Coi mezzi in esame si tenta di dimostrare che un nuovo aiuto istituito da uno Stato membro senza seguire il procedimento prescritto dall'art. 93, n. 3, va equiparato agli aiuti regolarmente concessi, cosicché ad esso si dovrebbe necessariamente applicare il procedimento di cui al n. 2 dello stesso articolo, compresa l'obbligatoria fissazione di un termine.
punto 15
Questa interpretazione dell'art. 93 è tuttavia inammissibile, in quanto essa giunge a negare la forza vincolante delle disposizioni contenute nel n. 3, e addirittura a favorire l'inosservanza di questa norma.
punto 16
La «ratio» dell'articolo in esame implica invece che la Commissione, qualora constati che un aiuto è stato istituito o modificato senza tener conto di quanto prescritto dal n. 3, può decidere — fra l'altro, se ritenga che l'aiuto non è compatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 92 — che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo, senza essere tenuta ad impartire alcun termine, e fatta salva la facoltà di adire la Corte, se lo Stato di cui trattasi non ottemperi alla decisione con la dovuta diligenza.
punto 17
Nell'ipotesi considerata, i mezzi d'azione della Commissione non possono essere limitati al ricorso al più complesso procedimento di cui all'art. 169.
punto 18
Va quindi respinto il mezzo secondo cui la decisione impugnata sarebbe destinata a produrre effetti diretti nell'ordinamento giuridico interno della Repubblica italiana. All'art. 2 viene precisato, infatti, che «la Repubblica italiana è destinataria della presente decisione», formula dalla quale si desume chiaramente che l'obbligo sancito dall'art. 1 è imposto allo Stato interessato.
punto 19
Infine, il terzo mezzo, relativo alle irregolarità procedurali, non è stato sufficientemente sviluppato, ed è quindi inammissibile.
punto 20
I mezzi di cui sopra vanno perciò disattesi.
SENTENZA › In diritto › Sui mezzi subordinati
punto 21
II Governo ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata è viziata da eccesso di potere, poiché invade una sfera riservata dal trattato alla sovranità degli Stati membri.
punto 22
In secondo luogo, esso fa valere che lo sgravio degli oneri previdenziali di cui trattasi dovrebbe essere considerato un provvedimento di carattere sociale, che perciò non rientrerebbe nell'ambito degli artt. 92 e 93.
punto 23
Poiché il precedente sistema di finaziamento degli assegni familiari costituiva uno «svantaggio» per i settori con un'alta percentuale di manodopera femminile, il provvedimento di cui è causa avrebbe semplicemente riequilibrato il sistema riducendo l'onere gravante sull'industria tessile italiana.
punto 24
Questa, d'altra parte, si troverebbe in una situazione di svantaggio rispetto alle industrie tessili degli altri Stati membri, per il fatto che gli oneri sociali a carico degli imprenditori sarebbero notevolmente piu elevati in Italia che in questi ultimi Stati.
punto 25
Infine, il parziale sgravio degli oneri sociali non potrebbe influire sugli scambi intracomunitari, né alterare la concorrenza nel mercato comune.
punto 26
L'art. 92 ha lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti.
punto 27
L'art. 92 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.
punto 28
Di conseguenza, né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all'applicazione dell' art. 92.
punto 29
Quanto all'argomento secondo cui il provvedimento contestato non avrebbe altro effetto che quello di riequilibrare gli oneri derivanti per l'industria tessile dal sistema generale di contributi per la previdenza sociale, in ispecie per quanto riguarda gli assegni familiari, risulta che il regime italiano vigente in materia mira, come tutti i sistemi analoghi, a garantire al lavoratore una retribuzione adeguata ai bisogni della sua famiglia.
punto 30
Poiché, in un sistema del genere, i contributi dei datori di lavoro sono calcolati in funzione dell'onere salariale gravante su ciascuna impresa, la circostanza che un numero relativamente ristretto dei dipendenti di un'impresa possa pretendere, in base alla qualità di capo-famiglia, l'effettiva corresponsione degli assegni familiari non costituisce né un vantaggio né uno svantaggio specifico dell'impresa considerata rispetto ad altre imprese in cui sia più alta la percentuale di dipendenti che percepisce gli assegni; il relativo onere è esattamente parificato per tutte le imprese.
punto 31
Le considerazioni testé svolte in merito agli oneri imposti dal regime degli assegni familiari al bilancio di una singola impresa valgono anche per quanto riguarda i rapporti fra i vari settori industriali.
punto 32
Le cifre addotte dal governo ricorrente, secondo cui, nel 1971, nel settore tessile sarebbero stati versati contributi per 65,7 miliardi di lire, mentre le prestazioni della previdenza sociale a titolo di assegni familiari nello stesso settore si sarebbero limitate a 42,4 miliardi, non servono a provare che l'industria tessile si trovi in posizione di svantaggio, riguardo ai costi di produzione, rispetto ad altri settori industriali.
punto 33
Si deve concludere che il parziale sgravio degli oneri sociali per assegni familiari a carico dei datori di lavoro del settore tessile è un provvedimento inteso ad alleviare in parte, a favore delle imprese di un particolare settore industriale, gli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema.
punto 34
Non si può accogliere la tesi secondo cui lo sgravio in questione non sarebbe un «aiuto statale», perché la diminuzione delle entrate ch'esso determina sarebbe compensata mediante risorse provenienti dai contributi versati a titolo di assicurazione contro la disoccupazione.
punto 35
I fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti — come dimostrano i fatti in esame — in conformità alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati «risorse statali», ai sensi dell'art. 92, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali.
punto 36
Quanto all'argomento secondo cui gli òneri sociali gravanti sugli imprenditori del settore tessile sarebbero più elevati in Italia che negli altri Stati membri, va osservato che, nell'applicare l'art. 92, n. 1, si deve necessariamente tener conto della situazione esistente sul piano della concorrenza, nel mercato comune, prima che venisse adottato il provvedimento di cui trattasi.
punto 37
Detta situazione risulta da vari fattori, aventi diversa incidenza sui costi di produzione nei vari Stati membri.
punto 38
Negli artt. 99-102, il trattato stabilisce del resto le modalità per eliminare eventuali distorsioni generiche, connesse alle divergenze esistenti fra i vari sistemi fiscali e previdenziali dei vari Stati membri, tenendo conto delle difficoltà strutturali di determinati settori industriali.
punto 39
Per contro, la modifica unilaterale di un dato elemento dei costi di produzione in un dato settore dell'economia di uno Stato membro può alterare l'equilibrio esistente.
punto 40
È quindi inutile il raffronto delle relative aliquote di una determinata categoria di costi sul costo di produzione complessivo, poiché l'elemento decisivo è lo sgravio in sé, non già la categoria di costi cui esso si rifersce.
punto 41
Inoltre, gli oneri sociali gravanti sugli imprenditori sono compresi nella più generale categoria dei costi per la manodopera.
punto 42
Dal fascicolo si desume che questi ultimi sono in Italia relativamente bassi, per il settore tessile, rispetto al livello ch'essi raggiungono, nello stesso settore, negli altri Stati membri.
punto 43
È evidente che lo sgravio degli oneri sociali, contemplato dall'art. 20 della legge n. 1101, ha l'effetto di ridurre il costo della manodopera nel settore tessile italiano.
punto 44
L'industria tessile italiana è in concorrenza con le imprese dello stesso settore degli altri Stati membri, come dimostra il volume crescente di prodotti tessili italiani esportati in questi Stati.
punto 45
La riduzione dei costi di produzione dell'industria tessile italiana, ottenuta mediante lo sgravio degli oneri sociali, influisce necessariamente sugli scambi fra gli Stati membri.
punto 46
Anche i mezzi dedotti in subordine vanno quindi disattesi.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 47
La parte ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o La parte ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Lecourt
Donner
Sørensen
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Ó Dálaigh
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 luglio 1974.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt