Sez. 1, Sentenza n. 1522 del 16/06/1962 (Rv. 252424 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - NOTIFICA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA O DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE INVECE CHE ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - NULLITA INSANABILE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - NOTIFICA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA O DEL RICORSO PER CASSAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE INVECE CHE ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - NULLITA INSANABILE.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1958 n 260, recante modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello stato, le citazioni ed i ricorsi rivolti alle amministrazioni dello stato debbono essere notificati, a pena di nullita, presso gli uffici dell' Avvocatura dello stato nel cui distretto ha Sede l'organo giurisdizionale che e chiamato a conoscere della causa: pertanto, la notificazione del ricorso per Cassazione, o dell'istanza di regolamento di Competenza, e inficiato da nullita assoluta ed insanabile qualora sia stata eseguita presso l'ufficio statale interessato anzicche presso l' Avvocatura generale dello stato. (Conf 1744/61, 1435/60, 1776/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)