Sez. 1, Sentenza n. 2532 del 08/02/2005 (Rv. 579468 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Fideiussore "ex lege" - Socio unico di società di capitali assoggettata a concordato preventivo - Decadenza del creditore dalla fideiussione ex art. 1957 cod. civ. - Condizioni e limiti - Ostacoli giuridici alla diligente proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale - Decadenza della fideiussione - Esclusione - Domanda di riconoscimento del credito in sede concordataria - Sufficienza.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
Il socio della società di capitali assoggettata alla procedura di concordato preventivo non beneficia della cosiddetta "esdebitazione" per i debiti sorti nel periodo in cui egli è rimasto unico socio della società, per i quali il predetto è fideiussore 'ex legè, sicchè alla fattispecie è applicabile l'art. 1957, cod. civ., dovendo tuttavia essere esclusa la decadenza del creditore dalla fideiussione, qualora questi abbia presentato istanza per il riconoscimento del credito in sede concordataria, in quanto l'assoggettamento del debitore principale alla procedura concorsuale costituisce un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)