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Sez. L, Sentenza n. 13187 del 07/12/1991 (Rv. 474945 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell' assunzione | Inottemperanza del lavoratore - Conseguente irrogazione di sanzioni disciplinari - Legittimità - Condizioni - Equivalenza delle nuove mansioni - Prove relative - Oneri del datore di lavoro - Causa relativa alla detta legittimità e causa concernente l'equivalenza delle mansioni - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474945-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell' assunzione

L'inottemperanza del lavoratore all'ordine del datore di lavoro di svolgere mansioni diverse da quelle già esercitate costituisce inadempimento, e può giustificare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, solo se le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti, il che deve essere provato dal datore di lavoro medesimo, senza che tra la causa relativa alle legittimità della sanzioni predette e quella concernente l'equivalenza o meno delle mansioni sussista un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione necessaria della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)