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Sez. L, Sentenza n. 8939 del 12/10/1996 (Rv. 500079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione di mansioni inferiori - Rifiuto del lavoratore di svolgerle - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché tale reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede, come avviene nel caso in cui il dipendente continui ad offrire le prestazioni corrispondenti alla qualifica originaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stato annullato licenziamento intimato a lavoratore dipendente da azienda produttrice di autoveicoli con la qualifica di "specialista vendite", che, assegnato al magazzino con le mansioni inferiori di magazziniere, le aveva rifiutate pur dichiarandosi pronto a svolgere le proprie mansioni nel salone vendite).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)