Sez. 3, Sentenza n. 48346 del 20/09/2017 Ud. (dep. 20/10/2017) Rv. 271330 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva "mista" - Concorso di persone - Momento consumativo del reato - Individuazione - Conseguenze - Prescrizione.
EDILIZIA - IN GENERE
Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)