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Sez. 3, Sentenza n. 1966 del 05/12/2001 Ud. (dep. 21/01/2002) Rv. 220853 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Momento consumativo - Individuazione - Differenziazione delle posizioni del lottizzatore e degli acquirenti - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220853-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti. Conseguentemente il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell'art. 41 cod.pen., dell'evento, che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco ex art. 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, o richiedendo il sequestro preventivo dal pubblico ministero; mentre la permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all'operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)