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Sez. 5, Sentenza n. 11224 del 30/07/2002 (Rv. 556382 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Autoannullamento del provvedimento impugnato posteriore al ricorso per cassazione - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556382-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'autoannullamento, in sede di autotutela, del provvedimento impugnato, effettuato dall'Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla notifica del ricorso per cassazione, non produce, di per sè, la cessazione della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)