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Sez. 5, Sentenza n. 16987 del 12/11/2003 (Rv. 568084 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento, da parte dell'ufficio, dell'atto impugnato, in sede di autotutela - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Spese - Disciplina ex art. 46, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicazione - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568084-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento nel corso del processo, da parte dell'ufficio erariale, dell'atto impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica - ed ontologicamente diversa - fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Ne consegue, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'estinzione del giudizio e l'applicazione, in ordine al regime delle spese del giudizio estinto, della regola (comma terzo del medesimo art. 46) secondo cui le stesse "restano a carico della parte che le ha anticipate" - nel senso che le spese anticipate da ciascuna parte non sono ripetibili dalla controparte, - senza che tale disciplina possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 53 del 1998, nonché ordd. nn. 368 del 1998, 77 e 265 del 1999, 465 del 2000).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)