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Sez. L, Sentenza n. 3252 del 05/03/2003 (Rv. 560873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Per pregiudiziale controversia amministrativa - Controversia riguardante il diritto all'assunzione nella pubblica amministrazione a seguito della partecipazione a procedura concorsuale - Sospensione in pendenza dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto rilevante nella controversia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In caso di controversia riguardante il diritto all'assunzione presso la pubblica amministrazione a seguito della partecipazione ad una procedura concorsuale, il giudizio non deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a causa della pendenza dinanzi al giudice amministrativo dell'impugnazione dell'atto rilevante nella controversia dinanzi al giudice ordinario, una tale sospensione essendo esplicitamente esclusa dall'art. 63, primo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo una previsione esplicita che conferma la regola generale (già enunciabile dall'art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. A) della cognizione incidentale dell'atto amministrativo ad opera del giudice ordinario competente a decidere su questione di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)