Sez. 1, Sentenza n. 1907 del 19/02/2000 (Rv. 534133 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Per pregiudiziale controversia amministrativa - Ammissibilità - Limiti - Identità di parti tra le cause - Necessità - Fattispecie relativa a controversia per pagamento di compensi revisionali.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 cod.proc.civ., modificato dall'art. 35 della legge n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la sospensione necessaria del giudizio civile in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta su un diritto soggettivo e la sua pronunzia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi. Però, qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere su interessi legittimi (ossia, su situazioni giuridiche dalle quali, prima della loro tutela giurisdizionale, non possono derivare effetti costitutivi di diritti soggettivi), non v'è necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso in qualche modo con quello amministrativo. Il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in esame non può peraltro configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione (nella specie, uno studio di progettazione aveva chiesto al Comune il compenso revisionale per i lavori di costruzione di una strada. Il Comune aveva eccepito che il compenso non poteva essere riconosciuto, siccome l'Assessorato regionale aveva annullato la deliberazione di G.M. con la quale era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione. Il giudice aveva sospeso il giudizio civile in attesa della definizione del procedimento amministrativo scaturito dall'impugnazione, da parte del Comune, dell'atto di annullamento regionale. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice civile, rilevando che lo strumento concesso nella specie al giudice civile non è quello della sospensione ex art. 295 cod.proc.civ., bensì quello della disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)