Sez. 5, Sentenza n. 5637 del 26/02/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173143 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - DISCIPLINA DEI REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - AMBITO - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - DISCIPLINA DEI REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - AMBITO - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
I reati previsti dalla legge fallimentare, siccome connessi con la struttura del fallimento, sono sottratti alla disciplina comune del codice penale e sono regolati dalla legge fallimentare sia per quanto riguarda l'identificazione degli elementi costitutivi dei reati, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia per quanto riguarda le circostanze aggravanti ed attenuanti. Ne consegue che il reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione sussiste non soltanto quando l'imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati, o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il denaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la funzionalità e quale garanzia verso i terzi. Pertanto, lo elemento psicologico del reato è provato dalla coscienza e dalla volontà di vulnerare l'interesse patrimoniale dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti. (Conf mass n 170792).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)