Sez. 5, Sentenza n. 9421 del 10/07/1985 Ud. (dep. 21/10/1985) Rv. 170792 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - DISCIPLINA DEI REATI FALLIMENTARI - SENTENZA DI BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - CONDIZIONI - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - DISCIPLINA DEI REATI FALLIMENTARI - SENTENZA DI BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - CONDIZIONI - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
I reati fallimentari, in quanto intimamente connessi con la struttura del fallimento, sono sottratti alla disciplina comune del codice penale e sono regolati dalle leggi fallimentari sia per ciò che riguarda la identificazione degli elementi costitutivi del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia per ciò che concerne le circostanze aggravanti e le attenuanti. Ne consegue che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l'imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi. Pertanto, l'elemento psicologico del reato è provato dalla coscienza e dalla volontà di vulnerare l'interesse patrimoniale dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti; per cui, una volta provato che determinati beni, di pertinenza di una impresa, siano stati utilizzati per alimentare imprese diverse, deve ritenersi sussistente sia il pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio, al quale sono state sottratte le garanzie previste dalla legge sia il pregiudizio più ampio all'interesse generale alla corretta gestione dell'iniziativa commerciale. (V mass n 151267, per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)