Sez. 1, Sentenza n. 8198 del 06/06/2002 (Rv. 554916 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Compenso - Provvedimento di liquidazione - Motivazione assente od apparente - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE
In tema di fallimento, il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (D.M. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione (ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente); nullità che, derivando dalla violazione dell'art. 132 n.4 cod. proc. civ., può essere denunciata con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 06/08/1992 num. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)