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Sez. L, Sentenza n. 4884 del 14/05/1998 (Rv. 515460 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Fatto costitutivo del relativo diritto - Stato di disoccupazione - Rilevanza - Godimento del trattamento di integrazione salariale. Incompatibilità.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515460-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e regolato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, dalla disciplina transitoria di cui agli artt. 16 e 22 della stessa legge, il fatto costitutivo del diritto alla prestazione è rappresentato dallo stato di disoccupazione determinato dall'estinzione del rapporto di lavoro; tale presupposto è incompatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale, che postula invece l'esistenza del rapporto di lavoro (tranne che nell'ipotesi prevista dalla norma eccezionale dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675, modificato dalla legge 27 luglio 1979 n. 301). La prestazione in questione non può essere quindi attribuita per il periodo successivo al licenziamento collettivo (intimato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 223 del 1991) nel caso in cui gli effetti di questo siano stati sospesi in virtù di accordi sindacali con intervento della Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori licenziati.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)