Sez. 1, Sentenza n. 961 del 28/01/2000 (Rv. 533240 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Criteri e limiti - Fattispecie in tema di assegno di divorzio.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il giudice di merito, nell'individuazione dell'oggetto della domanda deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, col il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; pertanto il giudice รจ libero sia di ricostruire e qualificare giuridicamente l'azione diversamente da come prospettato sia di accertare la presenza degli elementi caratterizzanti l'efficacia costitutiva od estintiva della pretesa avanzata, attenendo tale accertamento all'obbligo di esatta applicazione della legge (nella specie, pertanto, correttamente il giudice di merito, investito della domanda di attribuzione dell'assegno divorzile, ha proceduto a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di redditi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, inadeguatezza del resto implicitamente affermata con la deduzione di un rilevante divario di entrate patrimoniali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)