Sez. 2, Sentenza n. 5110 del 22/05/1998 (Rv. 515695 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Criteri e limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza di rispettare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (nella specie, i termini originari della controversia, sì come rappresentati dalla parte istante, implicavano, secondo il giudice di merito, ed al di là delle espressioni utilizzate, l'esercizio sostanziale di due diverse azioni, l'una, di carattere possessorio, avanzata ex art. 689 cod. proc. civ., l'altra, proposta ex art. 907 cod. civ., riguardante la violazione del diritto reale assoluto di veduta, avendo allegato il ricorrente, ad un tempo, la sua qualità di possessore e, nella sostanza, il suo diritto di proprietà, ed avendo lamentato, con riferimento a quest'ultimo, la compressione della sua facoltà di veduta. La S.C., nel confermare la decisione del giudice di merito, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)