Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Rito societario abrogato - Errore sul rito - Pregiudizio per le parti - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Anche nell'ambito dell'abrogato "rito societario" trova applicazione il principio secondo il quale l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., nella citazione notificata sul presupposto dell'applicabilità del rito societario - secondo il ricorrente erroneamente seguito dal giudice di merito -, avesse comportato un reale pregiudizio al convenuto, poiché non risultavano essere state proposte domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio, come quella di incompetenza, potevano essere sollevate fino alla seconda memoria difensiva, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003).
Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)