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Sez. L - , Sentenza n. 8422 del 05/04/2018 (Rv. 647623 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Errore sul rito - Pregiudizio per le parti - Condizioni - Limitazioni delle garanzie difensive - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647623-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

L'erronea applicazione delle regole del codice di rito non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, in quanto la pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost., inoltre l'art. 111 Cost. assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, sicchè il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)