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Sez. U, Sentenza n. 26732 del 19/12/2007 (Rv. 601067 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Risoluzione per inadempimento dell'espropriante - Conseguenze in tema di risarcimento del danno.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601067-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di cessione volontaria di immobile, l'accertato inadempimento dell'espropriante con conseguente sua responsabilità contrattuale, comporta la liquidazione del danno secondo le regole proprie della risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore e la conseguente inapplicabilità secondo i parametri previsti dal comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, convertito con legge n. 359 del 1992 (peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza n. 349 del 2007), presupponendo questi ultimi una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 45, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)